Indagini Difensive

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Gli Atti delle Indagini difensive

L’attività espletabile nel corso dell’investigazione difensiva si concretizza con l'attuazione del diritto alla ricerca delle fonti di prova e dei mezzi di prova e si distingue in atti tipici ed atipici.

 

Atti tipici

1) Colloquio non documentato

Tra gli atti tipici, riveste particolare importanza l'assunzione di informazioni da persona informata sui fatti o la ricezione di sue dichiarazioni precostituite. L'assunzione di informazioni di solito è preceduta da colloqui informali mediante i quali il difensore sonda la conoscenza delle circostanze utili alla difesa della persona che sarà sentita o della quale verranno ricevute le dichiarazioni. Il Colloquio non documentato è disciplinato dall’Art. 391 bis comma 1 C.P.P.

2) Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

Altro potere è quello del difensore di richiedere documentazione alla pubblica amministrazione. Anche in questo caso, se l’Amministrazione a cui è rivolta la richiesta oppone un rifiuto o semplicemente non dà riscontro alcuno, il legale potrà inoltrare una richiesta alla Pubblica Accusa che – se lo ritiene necessario – avanzerà la medesima domanda ma con la forza di una disposizione di legge con tutti quegli aspetti potenzialmente dannosi per il compito della difesa già illustrati per l’audizione coattiva.

3) L'accesso ai luoghi

Tra le attività espletabili nel corso dell’investigazione difensiva, il legislatore vi ha ricompresso anche la facoltà di accedere nei luoghi privati o non aperti al pubblico, strumento di indagine assai prezioso che consente di effettuare sopralluoghi per avere contezza dello scenario in cui si è svolta l’azione delittuosa.

L'accesso ai luoghi è disciplinato dagli articoli 391- sexies e 391- septies c.p.p.. Il primo articolo disciplina il generico diritto della difesa ad accedere ai luoghi e le forme di documentazione delle attività ivi esercitabili, mentre l'altro articolo dispone in merito alle particolari modalità cui il difensore si deve attenere, al fine di poter accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico.

Puoi approfondire nella sezione: Atti tipici


Atti atipici

Con riferimento alle indagini difensive, il termine atti atipici definisce quelle attività che, pur non essendo espressamente disciplinate dal codice di rito, vengono utilizzate per la ricerca di informazioni  ed elementi di prova utili ai fini delle indagini e della strategia difensiva. 

Rispetto alle modalità di svolgimento di tali attività, l’evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di nuovi strumenti e tecniche attraverso cui possono essere ricercati elementi in grado di supportare l’indagine difensiva, anche in relazione alla futura instaurazione di un procedimento.

Puoi approfondire nella sezione: Atti atipici


Il fascicolo del difensore

Il legislatore, dopo aver tipizzato gli atti investigativi della difesa e le relative modalità di documentazione, preoccupandosi di assicurare la loro spendibilità lungo l’intero arco del procedimento, ha istituito anche l’involucro ove gli stessi devono confluire: il fascicolo del difensore. 

Funzionale a raccogliere la documentazione degli atti compiuti durante le indagini, il fascicolo del difensore riveste un ruolo centrale nelle dinamiche processuali, in relazione alla successiva utilizzabilità del materiale in esso contenuto

Formato e conservato presso il giudice per le indagini preliminari, ex art. 391-octies c.p.p., il fascicolo del difensore non può essere visionato dal pubblico ministero durante lo svolgimento delle indagini, a meno che non debba essere adottata una decisione su richiesta delle parti o che necessiti del loro intervento: al termine delle indagini, il fascicolo del difensore viene inserito in quello del pubblico ministero. 

Puoi approfondire nella sezione: Il fascicolo del difensore.

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