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Le indagini difensive della persona offesa

Risulta legittimato a svolgere indagini non solo il difensore dell’indagato, ma anche quello della persona offesa. Analizziamo i suoi diritti e facoltà nell’ambito delle indagini difensive.

Indice:

  1. Le norme che legittimano le investigazioni difensive della persona offesa
  2. I diritti e le facoltà della persona offesa
  3. Il difensore della persona offesa

1. Le norme che legittimano le investigazioni difensive della persona offesa

La facoltà di svolgere attività investigative è attribuita non solo al difensore dell’indagato/imputato, ma anche a quello delle altre parti private, a patto che non intralcino in alcun modo quelle svolte dagli organi inquirenti. 

Quanto affermato emerge dall’art. 327-bis c.p.p., il quale attribuisce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova in favore del proprio assistito, termine idoneo a ricomprendervi anche la persona offesa e le altre parti private

Di conseguenza, risulta legittimato a svolgere indagini anche il difensore della persona offesa, nonostante l’art. 327-bis non lo preveda espressamente, a differenza dell’ormai abrogato art. 38 disp. att. del codice.

In ogni caso, la volontà del legislatore di ricomprendere l’offeso dal reato tra i titolari del potere di compiere attività investigativa difensiva - anche preventiva - trova conferma sia nei lavori preparatori al codice, sia nelle disposizioni attinenti alle investigazioni, le quali non prevedono alcuna limitazione soggettiva, se non quella espressamente indicata dall’art. 391-bis comma 8 c.p.p., il quale vieta alla persona offesa - oltre che a quella sottoposta alle indagini e alle altre parti private - di assistere all’assunzione delle informazioni.

2. I diritti e le facoltà della persona offesa

L’art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in ogni sua forma e, in particolare, nella sua doppia accezione di difesa tecnica e difesa sostanziale (detta anche autodifesa). 

La difesa tecnica è quella assicurata dall’assistenza di chi esercita la professione legale, dalla quale non si può prescindere in quanto il diritto in esame non è solo inviolabile, bensì anche irrinunciabile, tranne in quei casi in cui è consentito stare in giudizio senza l’assistenza di un legale (come, ad esempio, per alcune controversie di minore entità in materia tributaria). 

La difesa sostanziale, invece, si configura come il diritto riconosciuto ad ogni soggetto interessato alla causa di partecipare al processo: si tratta dello strumento attraverso il quale si realizza il contraddittorio.

In ambito penale, diritti di informazione e di partecipazione - analoghi in certa misura a quelli della persona sottoposta alle indagini - sono ad oggi previsti per la persona offesa dal reato, il cui ruolo è stato valorizzato anche a seguito dell’attuazione di recenti direttive europee, intensificando gli obblighi informativi connessi ad alcuni significativi momenti della fase preliminare. Inoltre, la persona offesa ha la facoltà di dare mandato per lo svolgimento di indagini difensive preventive, nel caso in cui voglia raccogliere elementi di prova finalizzati a promuovere la futura instaurazione di un procedimento penale

Alla persona offesa è riconosciuta la facoltà, in ogni stato e grado del procedimento - escluso il giudizio della Cassazione - di indicare personalmente elementi di prova, il cui esercizio trova sede naturale nel corso delle indagini preliminari. Tale facoltà si concretizza nel sollecitare al p.m. la verifica o l’integrazione di una certa tesi accusatoria, ovvero nell’indurre il giudice ad intraprendere le iniziative che la legge gli consente in tema di materia di prova, quali l’integrazione delle indagini e l’ammissione di nuove prove.

L’art. 90 c.p.p., rubricato “diritti e facoltà della persona offesa dal reato”, stabilisce che tale soggetto è legittimato a presentare memorie e, con l’esclusione del giudizio davanti alla Cassazione, ad indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento. Le memorie si configurano come atti scritti di vario contenuto, con i quali è possibile avanzare istanze ed illustrare questioni inerenti al processo in corso. Tali memorie potranno essere indirizzate al pubblico ministero, al fine di prospettare una diversa ricostruzione del fatto criminoso o per sollecitare una richiesta di misura cautelare, ovvero al giudice procedente per eccepire, ad esempio, una nullità. 

Il D.lgs. n. 212/2015, modificando l’art. 90 c.p.p., ha realizzato l’adeguamento alla direttiva UE n. 29/2012, la quale riconosce il diritto della persona offesa ad essere informata su una pluralità di profili della vicenda processuale che la riguarda. In particolare, in una lingua a lei comprensibile e fin dal primo contatto con l’autorità procedente, la persona offesa deve essere informata - tra le altre - delle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, del diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e dell’imputazione, della facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e della possibilità di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato.

3. Il difensore della persona offesa

La facoltà di svolgere indagini attribuita dall’art 327-bis c.p.p. in ogni stato e grado del procedimento consente anche al difensore della persona offesa di compiere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Tale disposizione, correlata all’art. 391-nonies, attribuisce al difensore, munito di apposito mandato, la facoltà di svolgere indagini preventive, ovverosia per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale, con esclusione di quegli atti richiedenti l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria. 

Durante la fase preliminare, l’attività investigativa del difensore della persona offesa deve essere di pieno supporto e affiancamento rispetto a quella del pubblico ministero, al fine di raccogliere elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 

Con riferimento alla fase cautelare, il difensore della persona offesa può sollecitare il pubblico ministero, facendo istanza per ottenere il tipo di misura idonea ai sensi dell’art. 273 e seguenti del codice di procedura penale. Inoltre, il difensore della persona offesa ha la facoltà di sollecitare le forze dell'ordine affinché forniscano al suo assistito, in caso di reati sessuali e/o violenti, tutte le informazioni inerenti alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia e ai centri anti-violenza della zona.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 394 c.p.p., la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Qualora la richiesta sia accolta, il difensore della persona offesa sarà preavvisato, potrà parteciparvi e avrà facoltà di rivolgere domande alle persone sottoposte all’esame; in caso di mancato accoglimento della richiesta, invece, il p.m. è tenuto a notificare la decisione alla persona offesa dal reato mediante decreto motivato.

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