La disciplina delle investigazioni difensive viene presentata dall’art. 327-bis c.p.p., inserito dalla l.n. 397/2000 nel Titolo I relativo alle disposizioni generali in materia di indagini e udienza preliminare, il quale dispone che «fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e finalità stabilite nel Titolo VI-bis.».
Per svolgere l’attività investigativa difensiva, l’art. 327- bis c.p.p. riconosce al difensore la facoltà di avvalersi di investigatori privati autorizzati che hanno la facoltà di svolgere attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori utili nell'ambito del procedimento penale.
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