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Le indagini difensive dell’investigatore privato

Ai sensi dell'art. 222 disp. att. e dell’art. 327-bis del codice di rito, l’investigatore privato autorizzato ha la facoltà di svolgere attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori utili nell'ambito del procedimento penale.

Indice:

  1. L’attività investigativa difensiva
  2. L’investigatore privato nel processo penale
  3. L'investigatore privato e il segreto professionale

1. L’attività investigativa difensiva

Per svolgere l’attività investigativa difensiva, l’art. 327- bis c.p.p. riconosce al difensore la facoltà di avvalersi di investigatori privati, la cui autorizzazione ad espletare indagini difensive - ex art. 222 disp. att. del codice di procedura penale - deve essere rilasciata dall’organo prefettizio, dopo aver accertato la loro specifica esperienza professionale. Tale autorizzazione può essere rilasciata unicamente ai soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d'investigazione privata in ambito civile, ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), in mancanza della quale risulta vietato eseguire investigazioni, ricerche e raccolte di informazioni. 

Il difensore che decide di avvalersi di un investigatore privato per svolgere attività d’indagine difensiva ha la facoltà di comunicare all’Autorità Giudiziaria procedente il conferimento dell’incarico. 

In seguito a tale adempimento, si configura per l’investigatore privato il riconoscimento delle garanzie di libertà previste per il difensore dall’art.103 comma 3 e comma 5 del codice di procedura penale: in particolare, il divieto per l’organo d’accusa di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e quello di procedere al sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, a pena di inutilizzabilità dei risultati. 

Data l’importanza e le conseguenze giuridiche di tale atto, è necessario che il mandato d’incarico sia conferito dal difensore all’investigatore privato in forma scritta, specificando l’oggetto dell’indagine, il procedimento penale connesso all’investigazione, i principali elementi di fatto che giustificano l'attività e la ragionevole durata della stessa. 

L’investigatore privato autorizzato deve svolgere le proprie indagini - personalmente o a mezzo di collaboratori – con la dovuta diligenza e professionalità, fornendo al difensore tutte le informazioni raccolte durante la propria attività. 

Tuttavia, i risultati dell’indagine potrebbero essere anche - in tutto o in parte - svantaggiosi per la strategia difensiva del legale: di conseguenza, la confidenzialità e la riservatezza rispetto a tali informazioni risultano elementi essenziali e tipici del contratto stipulato tra investigatore privato e difensore, a cui spetta la responsabilità e l’arbitrarietà rispetto alla scelta del materiale da includere nel proprio fascicolo.

2. L’investigatore privato autorizzato nel processo penale

Ai sensi dell'art. 222 disp. att. e dell’art. 327-bis del codice di rito, l’investigatore privato autorizzato ha la facoltà di svolgere attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori utili nell'ambito del procedimento penale. In particolare, l’investigatore privato può compiere atti tipici quali il colloquio non documentato con persone informate sui fatti (art. 391-bis comma 1 c.p.p.) e l’accesso per visionare lo stato dei luoghi e/o delle cose, avendo facoltà di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici ed audiovisivi (art. 391-sexies c.p.p.). 

Inoltre, viene riconosciuta all’investigatore privato la possibilità di svolgere attività non direttamente contemplate e disciplinate dalla legge: tra i cd. atti atipici rientrano pedinamenti (anche a mezzo di strumenti tecnologici), appostamenti, riprese video-fotografiche ed ogni altra attività idonea all’accertamento dei fatti,  tra cui l’acquisizione di notizie e documenti di libero accesso presso Camere di Commercio, Conservatorie dei registri immobiliari, pubblici registri automobilistici e studi notarili.

L’art. 327-bis comma 2 precisa che la facoltà di svolgere indagini è attribuita al difensore in ogni stato e grado del procedimento: di conseguenza, anche l’investigatore privato può agire non solo durante le indagini preliminari, bensì anche nelle fasi precedenti all’instaurazione del procedimento. In particolare, l’art. 391-nonies c.p.p. prevede che l’investigatore privato, munito di apposito mandato, possa svolgere attività investigativa preventiva, per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale.

Tale tipologia di indagine, stante il richiamo ad opera dell’art. 391-nonies comma 1 c.p.p., risulta equiparabile a quella prevista dall’art. 327-bis comma 1, dal momento che il difensore e l’investigatore che lo coadiuva possono svolgere tutti gli atti propri delle indagini difensive, ad eccezione di quelli che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’Autorità giudiziaria. La documentazione inerente alle indagini svolte dall’investigatore privato su incarico del difensore può essere raccolta dal legale nel proprio fascicolo, al pari degli altri risultati dell’investigazione difensiva utilizzabili nel procedimento successivamente instaurato. 

Avendo la facoltà di coordinare l’attività delle altre figure professionali eventualmente coinvolte nelle indagini, tra cui psicologi, criminologi ed informatici forensi, l’investigatore ricopre un ruolo differente e di maggior responsabilità rispetto a quello degli altri ausiliari del difensore

Così come le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione del pubblico ministero e, più in generale, dell’Autorità giudiziaria, anche l’attività dell’investigatore privato autorizzato è vincolata al mandato conferito dal difensore per lo svolgimento delle indagini. 

Tuttavia, il riferimento ad una generica attività d’indagine, oltre che ad atti specificamente delegati, comporta un possibile ampliamento dell’ambito operativo dell’investigatore privato, frutto di un’eventuale delega generale allo svolgimento di indagini difensive ad opera del difensore. 

3. L'investigatore privato e il segreto professionale

La legge 7 dicembre 2000, n. 397, ha introdotto nel codice penale una fattispecie di cui possono diventare destinatari gli investigatori privati durante lo svolgimento di indagini difensive: in particolare, l’art. 379-bis c.p. stabilisce una pena consistente nella reclusione fino ad un anno per chiunque riveli indebitamente notizie segrete inerenti ad un procedimento penale, apprese per aver partecipato o assistito ad un atto dello stesso.

L’art. 4 della l. n. 397/2000 ha modificato l’art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p., indicando esplicitamente anche l’investigatore privato autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale, non essendo obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione. L’unica eccezione rispetto all’opposizione del segreto professionale riguarda i casi in cui i soggetti nominati nella norma in esame abbiano l’obbligo di riferire quanto appreso all’Autorità giudiziaria. 

Tuttavia, l’inciso contenuto nel comma 1 dell’art. 200 c.p.p. non si applica ai soggetti facenti parte dell’ufficio difensivo, con particolare riferimento all’obbligo di denuncia dei reati di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva.

Inoltre, durante lo svolgimento di un’indagine difensiva, l’investigatore privato ha la facoltà di opporre il segreto professionale anche di fronte alla richiesta di esibizione e al sequestro di atti, documenti o cose esistenti presso lo stesso ad opera dell’Autorità giudiziaria, salvo che costituiscano corpo del reato. 

Il legislatore ha così esteso la disciplina del segreto professionale nell’ambito dei soggetti che svolgono attività forense anche agli investigatori privati, equiparandoli di fatto ad avvocati, consulenti tecnici e notai. Di conseguenza, si realizza l’omogeneità della disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari, in relazione alle garanzie di libertà poste a tutela della funzione difensiva, a conferma del riconoscimento all’investigatore privato autorizzato della piena soggettività processuale.

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