Quali sono i poteri e i limiti che la legge stabilisce al difensore nell'acquisizione di atti e documenti nel corso delle indagini difensive?
Le indagini difensive sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la legge 397/2000, quasi un decennio dopo la riforma del Codice di procedura penale del 1989 mediante la quale il nostro impianto procedimentale penale era passato da un sistema inquisitorio a quello accusatorio e appena qualche mese dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione che fissava il principio del contraddittorio nella formazione della prova.
L’introduzione delle indagini difensive ha rappresentato una svolta significativa nei meccanismi del processo penale, conferendo all’avvocato difensore la possibilità di svolgere indagini per conto proprio finalizzate a raccogliere elementi di prova utili al proprio assistito o per indagare aspetti trascurati o addirittura negati dalla pubblica accusa.
Nei fatti però continua ad esserci una sperequazione tra i poteri riconosciuti al Pubblico Ministero e quelli riconosciuti all’avvocato difensore, che si scontra inevitabilmente con i paletti imposti dalla legge o contro lacune normative.
Se la legge riconosce una certa libertà e poteri anche ampi al difensore nell’acquisizione di prove orali dalle persone informate sui fatti o direttamente coinvolte lo stesso non può dirsi per i documenti.
Per quanto riguarda i documenti conservati o prodotti dalla Pubblica Amministrazione, l’art. 391-quater del Codice di procedura penale, stabilisce che:
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese”.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
La suesposta norma dovrebbe accordarsi con l’art. 12 lett. h) della legge sulla privicy (trattamento dei dati personali per finalità di giustizia).
In caso di rifiuto della PA al rilascio di documentazione personale, il difensore può inoltrare richiesta al PM che provvederà personalmente o, nel dubbio, trasmetterà la richiesta con il suo parere al Gip (cfr artt. 367 e 368).
La legge qui stabilisce sì una possibilità per il difensore di richiedere copia dei documenti alla Pubblica Amministrazione ma non fissa un termine massimo entro il quale la PA deve rispondere, il che porta spesso a situazioni di ostruzionismo o di negligenza.
La Cassazione, con sentenza 14551/2018 ha di fatto introdotto il criterio della “rilevanza”, stabilendo che la richiesta del difensore di parte privata deve essere preventivamente vagliata dal pm e dal Gip, i quali devono appunto valutare che tale richiesta sia rilevante.
Il discorso e le possibilità del difensore si fanno più complicate laddove si tratta di acquisire documenti di natura privata, conservati da una banca, da una compagnia assicurativa o telefonica ad esempio. La legge non prevede infatti alcun obbligo per il privato di consegnare al difensore copia della documentazione richiesta.
Nel caso di diniego al rilascio il difensore ha soltanto la possibilità di rivolgersi al pm, chiedendo il sequestro ex art. 368 c.p.p. o presentando memorie e richieste al pm così come stabilito dall’art. 367 c.p.p.
L’impossibilità per il difensore di ottenere la documentazione conservata da soggetti privati espone lo stesso a passare attraverso l’operato del pubblico ministero, svelando così di fatto la propria strategia difensiva. Un particolare, questo, che la dottrina ha evidenziato come lesivo del diritto al contraddittorio e non in linea con i principi del giusto processo.
L’Agenzia Dogma, grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore delle indagini difensive e nel supporto agli studi legali, ha pubblicato, nel 2023, un “Manuale sulle indagini difensive” che illustra l’evoluzione del procedimento penale italiano e offre una panoramica dei poteri del difensore, nonché degli investigatori privati e dei consulenti tecnici di parte.
All’interno del Manuale viene approfondito anche il tema: “Atti tipici: la richiesta di documenti alla pubblica amministrazione”.
Il Manuale si presenta come un utile supporto informativo per chi opera a vario titolo nell’ambito penalistico ed evidenzia il rapporto sempre più indispensabile che corre tra il difensore e l’investigatore privato.
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