Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo hanno ridisegnato alcuni aspetti delle indagini
Il Decreto Legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore sul finire dello stesso anno, e meglio conosciuto come Riforma Cartabia, dal nome del Guardasigilli del Governo Draghi ha introdotto diverse modifiche al codice di procedura penale con l’obiettivo di ridurre, entro il 2026, del 25% la durata dei procedimenti penali nei tre gradi di giudizio (I grado – appello e Cassazione) per rispettare gli impegni presi dall’Italia nell’ambito del PNRR.
La riforma ha introdotto diverse modifiche che spaziano dall’ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte, alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, dalla ragionevole previsione della condanna al processo penale telematico, dal patteggiamento al giudizio di appello.
Un’importante serie di modifiche ha riguardato l’ambito delle indagini preliminari e delle indagini difensive soprattutto per quanto riguarda i tempi che non devono superare l’anno per i reati e i sei mesi per le contravvenzioni, o un anno e sei mesi per i reati particolarmente gravi.
La riforma firmata da Marta Cartabia interessa anche l’aspetto delle indagini che il difensore può svolgere al fine di ricercare elementi di prova utili al suo assistito mediante la modifica dell’art.391 ter del Codice di Procedura Penale che norma proprio queste attività.
In particolare, l’art. 391-ter è stato rinnovato mediante l’aggiunta dei commi 3 bis e 3 ter secondo i quali, rispettivamente, le dichiarazioni rese da persone che possono riferire elementi utili alle indagini possono essere documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
Infine, il comma 3-quater prevede che la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica venga disposta solo se assolutamente indispensabile.
In buona sostanza, le informazioni ex art. 391-ter comma 3, possono essere documentate oltre che nei modi già previsti dall’art. 391 bis, anche mediante riproduzione fonografica.
La riforma stabilisce inoltre che in caso di persona minorenne, inferma di mente o vulnerabile le dichiarazioni debbano essere documentate mediante mezzi di riproduzione fonografica e audiovisiva, integralmente e a pena di inutilizzabilità.
Tuttavia, il comma 3-quater, indica che la trascrizione può avvenire soltanto in caso di assoluta indispensabilità ma non specifica quando si verifica tale condizione.
La riforma ha introdotto modifiche anche all’art. 391-octies e in particolare al comma 3 che, novellato, recita: “La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari”.
I commi 1 e 2 fanno riferimento agli elementi di prova che il difensore può presentare al giudice nel corso delle indagini preliminari, a favore del proprio assistito. Il secondo intervento riformativo specifica quindi che tale documentazione è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore e che i documenti depositati in forma di documento analogico sono comunque conservati presso l’ufficio delle indagini preliminari
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