Qual è il ruolo degli investigatori privati nell’ambito di un crimine e quali sono le attività permesse
La riforma del processo introdotta nel 1988 con la riforma del Codice di procedura penale e il passaggio da un sistema inquisitorio a un sistema accusatorio ha definito e ampliato i poteri dell’avvocato difensore nell’ambito di un procedimento penale.
Oltre alla lettera dell’art. 103 c.p.p. che definisce i limiti posti agli organi inquirenti nell’acquisire informazioni e documenti presso i difensori, gli investigatori privati e i consulenti di parte il codice riformato prevede la possibilità, per il difensore, di assistere a taluni atti di indagine operati dal Pubblico Ministero e dagli organi di polizia giudiziaria.
Il difensore, ma anche gli investigatori privati e i consulenti di parte, possono acquisire informazioni dalle persone informate sui fatti mediante colloqui non documentati, non avendo tale attività e le risultanze di essa alcun valore probatorio.
Quando si verifica un crimine grave i primi ad accedere ai luoghi sono solitamente gli organi di polizia giudiziaria e i magistrati di turno che hanno il compito di raccogliere i primi elementi sul reato e i primi indizi utili a fare luce su quanto accaduto.
Il difensore, il sostituto e i suoi ausiliari hanno il diritto, sancito dall’articolo 391 sexies c.p.p. di accedere ai luoghi per svolgere accertamenti meramente ricognitivi – vale a dire che non possono in alcun modo alterare lo stato dei luoghi ai quali accedono – per raccogliere elementi utili a comporre il fascicolo difensivo. I difensori possono inoltre svolgere accertamenti irripetibili nei luoghi ai quali accedono.
Il difensore ha la facoltà, riconosciuta dall’art. 327 bis c.p.p., di affidare un incarico a un investigatore privato per farsi assistere in alcune attività.
L’art. 5 D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, stabilisce che l’investigatore privato ha la facoltà di svolgere attività d'indagine difensiva volta all'individuazione di elementi probatori utili nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art. 222 disp. att. e dell’art. 327-bis del codice di rito.
L’investigatore privato – che dovrà sempre informare il difensore delle attività compiute nell’esercizio delle mansioni affidategli – può compiere atti tipici quali il colloquio non documentato con persone informate sui fatti, ai sensi dell’art. 391 bis comma 1 c.p.p) e accedere ai luoghi per valutarne lo stato o le cose in essi contenute.
La legge riconosce all’investigatore anche la facoltà di svolgere attività non direttamente contemplate e disciplinate dalla legge, ovvero i cosiddetti atti atipici.
Tra questi rientrano il pedinamento, l’appostamento, le riprese video-fotografiche, l’acquisizione di documenti presso banche dati e organi della Pubblica Amministrazione, l’Open Source Intelligence o la Social Media Intelligence, e ogni altra attività idonea all’accertamento dei fatti
L’investigatore può svolgere soltanto quelle attività comprese nel mandato che gli ha affidato il difensore, il quale rimane responsabile.
La facoltà di svolgere indagini difensive è riconosciuta al difensore in ogni stato e grado del procedimento. Ne consegue che anche l’investigatore privato autorizzato potrà agire durante le indagini preliminari ma anche nelle fasi successive di primo grado, di appello, nella fase esecutiva e post esecutiva in relazione ad una eventuale revisione del giudicato. L’investigatore può inoltre svolgere attività investigativa preventiva, raccogliendo materiali e documentazione nell’ipotesi che possa instaurarsi un procedimento.
L’apporto dell’investigatore privato al difensore risulta pertanto equiparabile a quello fornito dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, sebbene l’accusa goda di limiti meno stretti nell’espletamento delle proprie funzioni.
Le risultanze raccolte dall’investigatore durante le indagini vengono trasmesse al difensore che può utilizzarle per costruire la strategia difensiva in favore dell’assistito. Nell’ambito del procedimento gli investigatori possono essere ascoltati come consulenti tecnici di parte e in alcuni particolari casi anche come testimoni.
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