In seguito alle riforme intervenute nei primi due decenni dall’approvazione del codice vigente, la disciplina delle investigazioni difensive occupa uno spazio centrale all’interno del libro V. In particolare, preannunciata dall’art. 327-bis comma 1 c.p.p., tale disciplina è contenuta nel Titolo VI bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
Il difensore, con la facoltà di avvalersi anche del sostituto, di investigatori privati autorizzati e di consulenti tecnici, può svolgere indagini difensive al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, secondo le modalità previste dagli art. da 391-bis a 391-decies del codice di rito.
Tali disposizioni disciplinano le diverse attività investigative tipiche, quali l’acquisizione di notizie da persone informate sui fatti, la richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione e l’accesso ai luoghi, con l’indicazione dei soggetti legittimati e delle modalità di svolgimento.
Inoltre, gli ultimi tre articoli del Titolo VI bis si occupano di disciplinare i criteri di formazione del fascicolo del difensore, l’attività investigativa preventiva - per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale - e l’utilizzazione della documentazione delle indagini difensive, sia in fase preliminare sia a dibattimento.
Durante lo svolgimento di tali attività investigative, il difensore è oggetto anche delle “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive”, approvate dall’Unione delle Camere Penali Italiane nel 2007, e delle disposizioni relative ai doveri dell’avvocato e ai rapporti con terzi e controparti contenute nel Codice Deontologico Forense.
Qui di seguito una breve spiegazione degli articoli che puoi approfondire nella sezione dedicata:
1.Il difensore, sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
2.L'indagine difensiva può inoltre essere svolta anche dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando siano necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore:
Per quanto concerne più da vicino l'acquisizione di notizie da fonti dichiarative, il difensore ed il suo sostituto possono scegliere fra tre modalità operative:
Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.
L’articolo specifica le informazioni della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis, nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391 bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione:
Potere di segretazione del pubblico ministero:
Accesso ai luoghi e documentazione:
Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico:
Fascicolo del difensore:
Attività investigativa preventiva:
Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive:
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